Fiducia è Coraggio: assieme con Anna Maria Cisint
Art.1
Si costituisce un Comitato, denominato “Fiducia è Coraggio: assieme a Anna Maria Cisint” regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.
Art. 2
Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica più ampia per sostenere l’impegno culturale e sociale che Anna Maria Cisint sta portando avanti per promuovere i valori di legalità, sicurezza, identità, promuovendo e svìluppandone l’azione per ìl raggiungimento degli obiettivi condivisi. A tal fine intende sviluppare le seguenti azioni:
a) elaborazione e realizzazione di programmi di informazione e di comunicazione ai più ampi livelli;
b) promozione e raccolta per l’adesione e la partecipazione attiva al raggiungimento degli obiettivi fra coloro che condividono e sostengono l’iniziativa; il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione dì attività e manifestazioni collaterali, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità. Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, In concomitanza di campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.
Art. 3
Il Comitato è aperto a tutti gli eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori. Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte del comitato persone fisiche e società. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo del comitato e dovrà essere commisurato all’entità necessaria per coprire le spese per le iniziative e il mantenimento in vita del comitato stesso.
Art. 4
Il Comitato ha sede a Monfalcone in via Baribarigo 2.
A tutti gli effetti I soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail, ovvero pubblicato sul sito del Comitato contenente l’ordine del giorno ed Inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.
Art. 5
Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive delle iniziative e si intenderà automaticamente sciolto con l’approvazione del bilancio. Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato per l’organizzazione di iniziative analoghe negli anni successivi.
Art. 6
Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da un minimo di 3 ad un massimo 7 persone, fra cui il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario. La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. Il Presidente può avvalersi del segretario-tesoriere, delegandone le funzioni, per la gestione del bilancio e la tenuta del libri contabili.
In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Art. 7
Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni liberali, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato. La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.
Art. 8
l termine della manifestazione i componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa.
L’esercizio sociale va dall’l gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 9
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo Indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art.10
All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito 11organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art.11
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.